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Scopri di seguito i livelli di qualità richiesti ed i relativi indennizzi previsti in caso di mancato rispetto.

qualità & Servizio

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Il 1° luglio 2024 stabilisce la data di fine della tutela di prezzo per le famiglie: scopri come funziona il superamento delle tutele di prezzo.

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Bonus e agevolazioni

  • Che cos’è il bonus sociale?

    Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale”, ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’. Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

    I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

  • A chi è rivolto il bonus sociale elettrico per disagio economico?

    Il bonus per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

    Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE:

    • non superiore a 9.796 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;
    • non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico.

    Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.

  • Qual è la validità del bonus sociale per disagio economico?

    Il bonus è valido per dodici mesi e verrà rinnovato automaticamente per i successivi 12 mesi, previa presentazione una nuova DSU per ottenere nuovamente il bonus, se permangono le condizioni di disagio economico.

    Pertanto, sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

    Se il nucleo familiare rientrerà in una delle condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente il bonus agli aventi diritto.

  • A quanti bonus può avere diritto un nucleo familiare?

    Ciascun nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”).
    Ad esempio, nell’anno, il cliente ha diritto ad un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.

  • Chi ha diritto al bonus elettrico per disagio fisico?

    Hanno diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

    Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

  • Come posso fare ad accedere al bonus sociale per disagio fisico?

    Per accedere al bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso un CAF abilitato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione necessaria. La domanda va presentata dal titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato).

    In particolare, sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). È indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.        

    I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

    Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.

  • Sono previste agevolazioni per popolazioni colpite da sismi o catastrofi naturali?

    ARERA ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi calamitosi a partire dal 24 agosto 2016 e degli abitanti dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia) colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

    La delibera 8/2025/R/COM dà attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/24), garantendo la continuità delle misure di sostegno già in vigore per le popolazioni delle zone colpite. 

    La proroga riguarda:   

     

    • le esenzioni per le utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 nei Comuni del Centro Italia individuati dalla legge, e nelle soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE–Strutture Abitative di Emergenza/MAPRE–Moduli Abitativi Provvisori Rurali di Emergenza).;
    •  le agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che, entro il 30 aprile 2021, abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e successivamente a Primiero Energia S.r.l.
  • Sono previste agevolazioni per popolazioni colpite da eventi alluvionali?

    In riferimento agli eventi meteorologici di maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, Primiero Energia S.r.l. ha recepito le ulteriori misure urgenti previste dalla delibera Arera 565/2023 e s.m.i. a sostegno delle popolazioni interessate dalla situazione emergenziale.

    Per le bollette delle utenze attive alla data del 1° maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23 relative ai consumi dei mesi da maggio a ottobre 2023 è possibile richiedere l’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dalla delibera citata.

    Al fine di beneficiare di tali agevolazioni, era necessario inviare, entro il 30 giugno 2024 (come previsto dalla Deliberazione 10/2024/R/COM), al proprio fornitore di energia apposita istanza (tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00), con la quale si dichiarava che l’abitazione e/o la sede risultava compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario alla ricostruzione.

    In particolare:

    • in caso di utenze e/o forniture domestiche, che la fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023, sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
    • in caso di forniture e/o utenze non domestiche, che la fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023, sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea.

Comprendere e pagare le bollette

  • Esiste un Glossario per la lettura e comprensione della Bolletta?

    Si, lo trovi qui

  • Quali sono le imposte che gravano sulla mia bolletta?

    Le imposte applicate in bolletta sono indicate qui

  • Cos’è il Mercato Libero? Cos’è invece la Maggior Tutela e chi ne ha diritto?

    In base a quanto stabilito dalla legge, a partire da Luglio 2024 per tutti i clienti domestici non vulnerabili sussiste l’obbligo di passare dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia. Ma cosa significa? Ecco in cosa consiste la differenza tra mercato libero e mercato tutelato:

    • mercato libero: il prezzo dell’energia non è regolamentato da ARERA ma si basa sul principio di libera concorrenza, per cui ogni consumatore può valutare le condizioni e le offerte più convenienti in base alle proprie esigenze. In tale sistema, ai rivenditori di energia elettrica viene lasciata libertà decisionale sulle tariffe e i servizi aggiuntivi che propongono ai consumatori;
    • mercato tutelato: il mercato tutelato, invece, consiste in un regime tariffario stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che fissa i prezzi della luce in base all’andamento, tra le altre cose, del mercato all’ingrosso, e li aggiorna trimestralmente.

    I clienti domestici vulnerabili possono rimanere nel mercato tutelato fino a data da destinarsi. 

  • Chi sono i soggetti vulnerabili del mercato tutelato?

    Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

    • titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
    • titolari di bonus sociale per disagio fisico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
    • i clienti finali titolari di un punto di prelievo non disalimentabile;
    • età superiore a 75 anni (anno solare relativo al compimento dei 75 anni);
    • soggetti con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
    • le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
    • ubicati in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • Che cos’è il Servizio a Tutele Graduali?

    Per i clienti domestici non vulnerabili del mercato tutelato che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero è stato istituito dal 1° Luglio 2024 il Servizio a Tutele Graduali. Si tratta del servizio predisposto da ARERA per accompagnare i clienti domestici non vulnerabili nel passaggio verso il mercato libero in corrispondenza della fine del regime di Maggior Tutela.

  • Quali sono i metodi di pagamento possibili per le bollette?

    SEPA – Addebito automatico su conto corrente bancario/postale

    È il metodo più comodo e sicuro per evitare di dimenticare le scadenze. Con questo sistema la banca addebita l’importo della bolletta in automatico il giorno della scadenza. È possibile comunque controllare la bolletta prima della scadenza e verificarne poi il pagamento sull’estratto conto; in caso di dubbi o contestazioni è anche possibile richiedere alla banca di sospendere il pagamento. Richiedi l’attivazione della domiciliazione bancaria via mail all’indirizzo commerciale@primieroenergia.com allegando codice IBAN, carta d ‘identità e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente, ti risponderemo al più presto.

    Pagamento tramite bollettino PagoPA

    Presentando il bollettino PagoPA allegato alle bollette presso la banca, gli uffici postali, in ricevitoria, dal tabaccaio o agli sportelli ATM (Bancomat) abilitati.
    In alternativa è possibile pagare lo stesso attraverso l’home banking o altri canali di pagamento abilitati, utilizzando il codice QR e il codice interbancario CBILL.

    Le spese di commissione dipendono dalle condizioni applicate dalle varie banche.

  • Posso pagare con POS presso una delle sedi?

    Si, i clienti che non hanno attivato l’addebito automatico sul conto corrente bancario/postale (SEPA), possono pagare comodamente le bollette con carta di debito, credito e prepagata attraverso il POS fisico installato negli uffici di Primiero, Predazzo e Feltre.

Procedura di morosità

  • Cosa succede se non pago le mie bollette nei termini indicati?

    In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini previsti nella stessa con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, Primiero Energia S.r.l. si riserva di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC) con l’indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura. 

    Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Primiero Energia S.r.l. si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità. 

  • Qual è il termine minimo per la richiesta di sospensione?

    Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari:

    a) a 25 giorni solari nel caso di Cliente connesso in bassa tensione, qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza; 

    b) a 40 giorni solari nel caso di Clienti non connessi in bassa tensione o per i quali non sussistano le condizioni tecniche per effettuare la riduzione di potenza.

    Infatti, per i Clienti titolari di POD connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche, iI Distributore locale procederà alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile prima della sospensione della fornitura di energia elettrica. Decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.

  • Quali sono i casi in cui si ha diritto ad un indennizzo automatico?

    Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a: 

    a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; 

    b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 

    i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 

    ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.

  • Quando e come è possibile richiedere la rateizzazione della bolletta?

    Per i clienti del mercato libero, la rateizzazione potrà essere concessa secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali applicate da Primiero Energia S.r.l.

    Qualora il cliente sia interessato a dilazionare il pagamento di un documento potrà fare richiesta di un piano di rientro ai nostri operatori tramite mail a commerciale@primieroenergia.com o telefonando al n. 0439 763460.

    Potrà scegliere in quante rate dilazionare il pagamento, fino ad un massimo di 5 (cinque) rate. 

    La rateizzazione comporterà un addebito di interessi calcolati al tasso BCE + 3,5 punti percentuali che verranno imputati sulla prima fattura utile successiva al pagamento. Gli interessi di mora maturati si intendono calcolati a partire dalla scadenza originaria delle fatture.

    Si ricorda che, nel caso di concessione di un piano di rientro, quest’ultimo non interrompe l’obbligo di pagamento relativo a fatture emesse successivamente a detta richiesta, pena la decadenza immediata della richiesta di rateizzazione.        

    Primiero Energia S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c. sarà legittimata ad agire per il recupero dell’intero importo ad essa dovuto.

  • Quali sono i casi in cui è possibile richiedere la prescrizione dei pagamenti?

    La Del. 569/2018/R/com e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), attuativa della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha previsto l’entrata in vigore dell’Allegato A “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.

    Con riferimento alle bollette di energia elettrica emesse a partire dal 1° marzo 2018 con cui siano stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il cliente ha diritto ad eccepire la prescrizione qualora il venditore non riscontri cause ostative al perfezionamento della prescrizione. L’eccezione di prescrizione consente al cliente di non corrispondere l’importo prescritto.

    Si precisa che gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal Cliente relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.

  • Quali sono le modalità per richiedere la prescrizione dei pagamenti?

    Primiero Energia S.r.l. garantisce la possibilità per i Clienti di eccepire la prescrizione per gli importi relativi a consumi di energia elettrica risalenti a più di due anni, rendendo disponibile l’apposito modulo che dovrà essere inoltrato a Primiero Energia S.r.l. attraverso le modalità ivi indicate.

Esercitare i diritti del consumatore

  • Che cos’è un reclamo?

    Per reclamo si intende una comunicazione del cliente al venditore per lamentare che il servizio ricevuto non rispetta i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura.

    Fanno eccezione le richieste di rettifica di fatturazione che sono regolate a parte.

  • Quali sono le modalità per presentare un reclamo?

    Nel caso in cui venisse percepito un disservizio, oltre a contattare il nostro servizio clienti al numero 0439 763460, ti preghiamo di compilare il form o il modulo più sotto allegato in tutte le sue parti, ed inviarlo a commerciale@primieroenergia.com o alla PEC commerciale@pec.primieroenergia.com o puoi consegnarlo presso uno dei nostri sportelli.

    Scarica il modulo “Reclami e richiesta informazioni”

    Scarica il modulo “Reclami per fatturazione di importi anomali”  

  • Posso presentare un reclamo senza compilare il modulo apposito?

    Si, è possibile. Come previsto dalla regolazione ARERA (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. – TIQV), è fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui sopra. Prima di procedere con l’invio della comunicazione, assicurati però di aver indicato tutti i dati obbligatori come:

    • nome e cognome;
    • indirizzo della fornitura;
    • indirizzo di recapito (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta;
    • recapito telefonico;
    • il tipo di servizio oggetto del reclamo (es. elettrico, gas);
    • il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) oppure il tuo Codice Cliente;
    • una breve descrizione della segnalazione;
    • se la segnalazione riguarda gli importi fatturati e/o una rettifica di fatturazione, è fondamentale indicare anche l’autolettura e la data in cui l’hai effettuata.

    I reclami potranno essere inviati con le seguenti modalità: 

    Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA*.

    * Il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo.

  • Quali sono le tempistiche per la risposta in caso di reclamo singolo?

    Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA; il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.

    Se il cliente per errore ha inviato il reclamo a un indirizzo diverso da quelli indicati sulla bolletta per l’invio dei reclami:

    • il venditore deve farlo pervenire a uno degli indirizzi giusti entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo;
    • il tempo di risposta al reclamo (30 giorni solari) comincia dal momento in cui lo stesso arriva all’indirizzo esatto.

    Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari ed entro 60 giorni, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico di 25 €, di 50 € se arriva tra gli 60 e i 90 giorni, di 75 € se arriva dopo più di 90 giorni.

    L’indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.

  • Come posso eccepire l’intervenuta prescrizione in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni?

    Se ti sono stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore, puoi utilizzare il presente modulo per eccepire l’intervenuta prescrizione.

    Scarica il modulo “Reclami per fatturazione di importi anomali”

  • Ho presentato un reclamo, ma non ho ricevuto risposta / non sono soddisfatto della risposta: a chi posso rivolgermi?

    Dal 1° gennaio 2017 il Cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.

    Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per mettere a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

    Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

    Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.

    L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè, può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

    Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’ARERA, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

  • Come posso accedere al Servizio Conciliazione?

    Per accedere al Servizio Conciliazione visita il sito Sportello per il Consumatore.         

    Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

  • C’è alternativa al Servizio Conciliazione?

    In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.

Bonus e agevolazioni

  • Che cos’è il bonus sociale?

    Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale”, ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’. Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

    I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

  • A chi è rivolto il bonus sociale elettrico per disagio economico?

    Il bonus per disagio economico è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

    Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE:

    • non superiore a 9.796 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;
    • non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico.

    Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.

  • Qual è la validità del bonus sociale per disagio economico?

    Il bonus è valido per dodici mesi e verrà rinnovato automaticamente per i successivi 12 mesi, previa presentazione una nuova DSU per ottenere nuovamente il bonus, se permangono le condizioni di disagio economico.

    Pertanto, sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

    Se il nucleo familiare rientrerà in una delle condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente il bonus agli aventi diritto.

  • A quanti bonus può avere diritto un nucleo familiare?

    Ciascun nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza della DSU (cosiddetto “vincolo di unicità”).
    Ad esempio, nell’anno, il cliente ha diritto ad un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.

  • Chi ha diritto al bonus elettrico per disagio fisico?

    Hanno diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

    Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

  • Come posso fare ad accedere al bonus sociale per disagio fisico?

    Per accedere al bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso un CAF abilitato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione necessaria. La domanda va presentata dal titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato).

    In particolare, sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). È indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.        

    I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

    Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA o chiamare il numero verde 800.166.654.

  • Sono previste agevolazioni per popolazioni colpite da sismi o catastrofi naturali?

    ARERA ha approvato la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi calamitosi a partire dal 24 agosto 2016 e degli abitanti dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia) colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

    La delibera 8/2025/R/COM dà attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/24), garantendo la continuità delle misure di sostegno già in vigore per le popolazioni delle zone colpite. 

    La proroga riguarda:   

     

    • le esenzioni per le utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 nei Comuni del Centro Italia individuati dalla legge, e nelle soluzioni abitative di emergenza realizzate in occasione degli eventi sismici (SAE–Strutture Abitative di Emergenza/MAPRE–Moduli Abitativi Provvisori Rurali di Emergenza).;
    •  le agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili, localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, che, entro il 30 aprile 2021, abbiano trasmesso agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e successivamente a Primiero Energia S.r.l.
  • Sono previste agevolazioni per popolazioni colpite da eventi alluvionali?

    In riferimento agli eventi meteorologici di maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana, Primiero Energia S.r.l. ha recepito le ulteriori misure urgenti previste dalla delibera Arera 565/2023 e s.m.i. a sostegno delle popolazioni interessate dalla situazione emergenziale.

    Per le bollette delle utenze attive alla data del 1° maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23 relative ai consumi dei mesi da maggio a ottobre 2023 è possibile richiedere l’applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dalla delibera citata.

    Al fine di beneficiare di tali agevolazioni, era necessario inviare, entro il 30 giugno 2024 (come previsto dalla Deliberazione 10/2024/R/COM), al proprio fornitore di energia apposita istanza (tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00), con la quale si dichiarava che l’abitazione e/o la sede risultava compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario alla ricostruzione.

    In particolare:

    • in caso di utenze e/o forniture domestiche, che la fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023, sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
    • in caso di forniture e/o utenze non domestiche, che la fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a maggio 2023, sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea.

Comprendere e pagare le bollette

  • Esiste un Glossario per la lettura e comprensione della Bolletta?

    Si, lo trovi qui

  • Quali sono le imposte che gravano sulla mia bolletta?

    Le imposte applicate in bolletta sono indicate qui

  • Cos’è il Mercato Libero? Cos’è invece la Maggior Tutela e chi ne ha diritto?

    In base a quanto stabilito dalla legge, a partire da Luglio 2024 per tutti i clienti domestici non vulnerabili sussiste l’obbligo di passare dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia. Ma cosa significa? Ecco in cosa consiste la differenza tra mercato libero e mercato tutelato:

    • mercato libero: il prezzo dell’energia non è regolamentato da ARERA ma si basa sul principio di libera concorrenza, per cui ogni consumatore può valutare le condizioni e le offerte più convenienti in base alle proprie esigenze. In tale sistema, ai rivenditori di energia elettrica viene lasciata libertà decisionale sulle tariffe e i servizi aggiuntivi che propongono ai consumatori;
    • mercato tutelato: il mercato tutelato, invece, consiste in un regime tariffario stabilito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che fissa i prezzi della luce in base all’andamento, tra le altre cose, del mercato all’ingrosso, e li aggiorna trimestralmente.

    I clienti domestici vulnerabili possono rimanere nel mercato tutelato fino a data da destinarsi. 

  • Chi sono i soggetti vulnerabili del mercato tutelato?

    Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

    • titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
    • titolari di bonus sociale per disagio fisico nell’anno in corso o nell’anno precedente;
    • i clienti finali titolari di un punto di prelievo non disalimentabile;
    • età superiore a 75 anni (anno solare relativo al compimento dei 75 anni);
    • soggetti con disabilità (ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
    • le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
    • ubicati in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • Che cos’è il Servizio a Tutele Graduali?

    Per i clienti domestici non vulnerabili del mercato tutelato che non siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero è stato istituito dal 1° Luglio 2024 il Servizio a Tutele Graduali. Si tratta del servizio predisposto da ARERA per accompagnare i clienti domestici non vulnerabili nel passaggio verso il mercato libero in corrispondenza della fine del regime di Maggior Tutela.

  • Quali sono i metodi di pagamento possibili per le bollette?

    SEPA – Addebito automatico su conto corrente bancario/postale

    È il metodo più comodo e sicuro per evitare di dimenticare le scadenze. Con questo sistema la banca addebita l’importo della bolletta in automatico il giorno della scadenza. È possibile comunque controllare la bolletta prima della scadenza e verificarne poi il pagamento sull’estratto conto; in caso di dubbi o contestazioni è anche possibile richiedere alla banca di sospendere il pagamento. Richiedi l’attivazione della domiciliazione bancaria via mail all’indirizzo commerciale@primieroenergia.com allegando codice IBAN, carta d ‘identità e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente, ti risponderemo al più presto.

    Pagamento tramite bollettino PagoPA

    Presentando il bollettino PagoPA allegato alle bollette presso la banca, gli uffici postali, in ricevitoria, dal tabaccaio o agli sportelli ATM (Bancomat) abilitati.
    In alternativa è possibile pagare lo stesso attraverso l’home banking o altri canali di pagamento abilitati, utilizzando il codice QR e il codice interbancario CBILL.

    Le spese di commissione dipendono dalle condizioni applicate dalle varie banche.

  • Posso pagare con POS presso una delle sedi?

    Si, i clienti che non hanno attivato l’addebito automatico sul conto corrente bancario/postale (SEPA), possono pagare comodamente le bollette con carta di debito, credito e prepagata attraverso il POS fisico installato negli uffici di Primiero, Predazzo e Feltre.

Procedura di morosità

  • Cosa succede se non pago le mie bollette nei termini indicati?

    In caso di mancato pagamento di una bolletta entro i termini previsti nella stessa con riferimento ad un punto di fornitura disalimentabile, Primiero Energia S.r.l. si riserva di inviare al Cliente una comunicazione di messa in mora (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC) con l’indicazione, in particolare, del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’insoluto e le modalità di comunicazione di avvenuta esecuzione dello stesso al fine di evitare la sospensione della fornitura. 

    Trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora e comunque nel rispetto dei termini minimi dalla notifica della costituzione in mora indicati di seguito, qualora il Cliente titolare di POD disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto, Primiero Energia S.r.l. si riserva il diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura per morosità. 

  • Qual è il termine minimo per la richiesta di sospensione?

    Il termine minimo per la richiesta di sospensione, calcolato a partire dalla data di notifica della costituzione in mora è pari:

    a) a 25 giorni solari nel caso di Cliente connesso in bassa tensione, qualora le condizioni tecniche del misuratore consentano la riduzione di potenza; 

    b) a 40 giorni solari nel caso di Clienti non connessi in bassa tensione o per i quali non sussistano le condizioni tecniche per effettuare la riduzione di potenza.

    Infatti, per i Clienti titolari di POD connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche, iI Distributore locale procederà alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile prima della sospensione della fornitura di energia elettrica. Decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l’inadempimento da parte del Cliente, il Distributore, senza necessità di ulteriori comunicazioni, provvederà alla sospensione della fornitura.

  • Quali sono i casi in cui si ha diritto ad un indennizzo automatico?

    Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura di importo pari a: 

    a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; 

    b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il Fornitore non abbia garantito al Cliente finale il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 

    i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 

    ii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura.

  • Quando e come è possibile richiedere la rateizzazione della bolletta?

    Per i clienti del mercato libero, la rateizzazione potrà essere concessa secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali applicate da Primiero Energia S.r.l.

    Qualora il cliente sia interessato a dilazionare il pagamento di un documento potrà fare richiesta di un piano di rientro ai nostri operatori tramite mail a commerciale@primieroenergia.com o telefonando al n. 0439 763460.

    Potrà scegliere in quante rate dilazionare il pagamento, fino ad un massimo di 5 (cinque) rate. 

    La rateizzazione comporterà un addebito di interessi calcolati al tasso BCE + 3,5 punti percentuali che verranno imputati sulla prima fattura utile successiva al pagamento. Gli interessi di mora maturati si intendono calcolati a partire dalla scadenza originaria delle fatture.

    Si ricorda che, nel caso di concessione di un piano di rientro, quest’ultimo non interrompe l’obbligo di pagamento relativo a fatture emesse successivamente a detta richiesta, pena la decadenza immediata della richiesta di rateizzazione.        

    Primiero Energia S.r.l., ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c. sarà legittimata ad agire per il recupero dell’intero importo ad essa dovuto.

  • Quali sono i casi in cui è possibile richiedere la prescrizione dei pagamenti?

    La Del. 569/2018/R/com e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), attuativa della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), ha previsto l’entrata in vigore dell’Allegato A “Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.

    Con riferimento alle bollette di energia elettrica emesse a partire dal 1° marzo 2018 con cui siano stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il cliente ha diritto ad eccepire la prescrizione qualora il venditore non riscontri cause ostative al perfezionamento della prescrizione. L’eccezione di prescrizione consente al cliente di non corrispondere l’importo prescritto.

    Si precisa che gli importi oggetto di prescrizione sono esclusi dall’ambito di applicazione di eventuali clausole contrattuali che prevedano metodi di pagamento quali domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, anche nel caso in cui fossero la modalità indicata dal Cliente relativamente alle bollette di periodo e di chiusura.

  • Quali sono le modalità per richiedere la prescrizione dei pagamenti?

    Primiero Energia S.r.l. garantisce la possibilità per i Clienti di eccepire la prescrizione per gli importi relativi a consumi di energia elettrica risalenti a più di due anni, rendendo disponibile l’apposito modulo che dovrà essere inoltrato a Primiero Energia S.r.l. attraverso le modalità ivi indicate.

Esercitare i diritti del consumatore

  • Che cos’è un reclamo?

    Per reclamo si intende una comunicazione del cliente al venditore per lamentare che il servizio ricevuto non rispetta i requisiti stabiliti dalle leggi e dalle norme, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura.

    Fanno eccezione le richieste di rettifica di fatturazione che sono regolate a parte.

  • Quali sono le modalità per presentare un reclamo?

    Nel caso in cui venisse percepito un disservizio, oltre a contattare il nostro servizio clienti al numero 0439 763460, ti preghiamo di compilare il form o il modulo più sotto allegato in tutte le sue parti, ed inviarlo a commerciale@primieroenergia.com o alla PEC commerciale@pec.primieroenergia.com o puoi consegnarlo presso uno dei nostri sportelli.

    Scarica il modulo “Reclami e richiesta informazioni”

    Scarica il modulo “Reclami per fatturazione di importi anomali”  

  • Posso presentare un reclamo senza compilare il modulo apposito?

    Si, è possibile. Come previsto dalla regolazione ARERA (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i. – TIQV), è fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui sopra. Prima di procedere con l’invio della comunicazione, assicurati però di aver indicato tutti i dati obbligatori come:

    • nome e cognome;
    • indirizzo della fornitura;
    • indirizzo di recapito (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o di posta elettronica dove desideri ricevere la nostra risposta;
    • recapito telefonico;
    • il tipo di servizio oggetto del reclamo (es. elettrico, gas);
    • il codice alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) oppure il tuo Codice Cliente;
    • una breve descrizione della segnalazione;
    • se la segnalazione riguarda gli importi fatturati e/o una rettifica di fatturazione, è fondamentale indicare anche l’autolettura e la data in cui l’hai effettuata.

    I reclami potranno essere inviati con le seguenti modalità: 

    Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA*.

    * Il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo.

  • Quali sono le tempistiche per la risposta in caso di reclamo singolo?

    Le richieste saranno evase secondo le tempistiche previste da ARERA; il tempo massimo previsto per risposta ai reclami scritti è di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.

    Se il cliente per errore ha inviato il reclamo a un indirizzo diverso da quelli indicati sulla bolletta per l’invio dei reclami:

    • il venditore deve farlo pervenire a uno degli indirizzi giusti entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo;
    • il tempo di risposta al reclamo (30 giorni solari) comincia dal momento in cui lo stesso arriva all’indirizzo esatto.

    Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari ed entro 60 giorni, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico di 25 €, di 50 € se arriva tra gli 60 e i 90 giorni, di 75 € se arriva dopo più di 90 giorni.

    L’indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.

  • Come posso eccepire l’intervenuta prescrizione in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni?

    Se ti sono stati fatturati importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione sia attribuibile all’operatore, puoi utilizzare il presente modulo per eccepire l’intervenuta prescrizione.

    Scarica il modulo “Reclami per fatturazione di importi anomali”

  • Ho presentato un reclamo, ma non ho ricevuto risposta / non sono soddisfatto della risposta: a chi posso rivolgermi?

    Dal 1° gennaio 2017 il Cliente finale di energia elettrica e di gas e il prosumer possono tentare di risolvere bonariamente la controversia insorta con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice.

    Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per mettere a disposizione dei Clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo. Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

    Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

    Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria.

    L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè, può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

    Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’ARERA, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

  • Come posso accedere al Servizio Conciliazione?

    Per accedere al Servizio Conciliazione visita il sito Sportello per il Consumatore.         

    Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

  • C’è alternativa al Servizio Conciliazione?

    In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.

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